Ai sensi dell'art. 17 comma b del D.lgs 81/2008 il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare per la propria azienda il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi che sia in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 32 dello stesso Decreto Legislativo.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
A tale scopo, offriamo ai nostri clienti un "Servizio RSPP Esterno" attraverso un incarico diretto ad un nostro tecnico già in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 al fine di assolvere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della vostra azienda
L'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno presenta diversi vantaggi per il datore di lavoro, tra cui un contributo tecnico significativo per la valutazione dei rischi presenti nella vostra attività.
A secondo delle tipologie dei casi, in genere l'incarico può prevede:
- un apporto alla valutazione dei singoli rischi;
- una valutazione completa del rischi;
- una elaborazione del DVR ed eventuali DUVRI;
- una collaborazione con il medico competente;
- un aggiornamento del DVR;
- una valutazione dei DPI individuali e collettivi;
- dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- una programmazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto;
- consulenza nel caso di ispezioni esterni o vari rilievi interni.
L'offerta economica sarà commisurata in funzione alla complessità dell'azienda e alle tipologie di attività svolte all'interno della stessa.
Per ulteriori informazioni o per un sopralluogo presso la tua azienda, contattaci cliccando : studio Spevi